1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
I provvedimenti hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino al termine delle lezioni scolastiche.
Si rende noto che sono di conseguenza sospesi i colloqui settimanali ed il ricevimento generale.
Ordinananza del comune di Cuneo.
Ordinananze della Regione Piemonte e Ministero della salute per contenimento COVID-19.
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