Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso, riguardante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Nelle premesse del Provvedimento si richiama la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (n.d.r.: la c.d. “Buona Scuola”).
L’articolo 2 del DpCM, al punto 1, precisa che i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all’assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
Il secondo comma dello stesso articolo dispone che Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al MIUR, secondo le modalità da quest’ultimo individuate, l’elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l’Istituzione medesima, nonchè le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione.
Il MIUR trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta e l’importo di cui all’art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione.
Qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico successivo.
Il MIUR disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno scolastico. La Carta deve essere restituita all’atto della cessazione dal servizio.
L’articolo 3 del DpCM prevede che ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui, utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
Detto importo è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all’esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull’autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l’importo della Carta, nei limiti dell’importo di cui al comma 1 (n.d.r.: 5oo euro).
La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
L’articolo 4 si occupa delle “Modalità di utilizzo della Carta”, evidenziando che ciascun docente può usufruirne per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale:
- acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
- acquisto di hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
Il MIUR può sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati, finalizzate all’ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalità di cui al comma 1, consentendone così il piu’ ampio e proficuo utilizzo.
La Carta è fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
Art. 5 prevede che la Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini dell’associazione della Carta al docente titolare.
L’importo di cui all’art. 3 è, per ciascun anno scolastico, accreditato dal MIUR, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 per l’anno scolastico 2015/2016.
La tipologia, i criteri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal MIUR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Per saperne di più:
- vai al testo integrale del DpCM del 23 settembre 2015 sul sito della Gazzetta Ufficiale
- Scarica il DpCM
articolo di Moreno Morando su www.ilquotidianodellapa.it
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