Come è noto, il CSPI è l’organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.
Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:
− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
− 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
− 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
Si ricorda che, in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la componente elettiva del CSPI è stata prorogata per quattro anni consecutivi, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, fino al 31 agosto 2024.
L’Ordinanza in oggetto deve essere pubblicata sul sito web di ogni singola istituzione scolastica, in home page e all’albo istituzionale.
Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l’attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell’elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.
Devono comunque essere evitati ritardi nell’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.
Per favorire l’esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.
DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO
L’elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall’Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.
Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell’istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.
DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI
I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell’ampiezza del territorio ragionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente.
Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.
Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall’Ordinanza.
Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l’esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.
DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO
La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un’adeguata rappresentatività, è così ripartita:
− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO
Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI
Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.
Maggiori dettagli sono presenti qui nell’ordinanza e nella circolare allegata.
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